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giovedì 4 aprile 2013

Aggiornamento sull'uso del etilometro in Francia


Etilometri in Francia

Secondo il decreto francese del 28 febbraio 2012 (Décret no 2012-284 du 28 février 2012) dal 1° luglio 2012 è entrata in vigore l'obbligatorietà di possedere a bordo del mezzo un etilometro per tutti i conducenti di veicoli stradali a motore (ad eccezione dei ciclomotori con 50 cm3). Il mancato possesso di un etilometro sarà sanzionato a partire dal 1° novembre 2012. In caso di inadempienza, le forze dell’ordine sanzioneranno i conducenti con una multa di 11 euro.
L’etilometro è un mezzo semplice ed efficace per sapere se si ha superato il limite alcolemico legale autorizzato prima di prendere la strada: 0,5 g d’alcool per litro di sangue, ossia 0,25 mg d’alcool per litro d’aria espirata.
Di etilometri ne esistono vari tipi, da quelli monouso, detti “palloncini” o alcoltest chimici, a quelli elettronici. I “palloncini” costano decisamente poco, intorno ai 2 euro, ma lo svantaggio è che una volta usati, si devono buttare, inoltre, anche se integri, hanno una data di scadenza che va controllata. Il loro meccanismo è molto semplice: si tratta di un palloncino nel quale bisogna soffiare, mentre un reagente chimico, contenuto nel tubicino di vetro nel quale passa l’aria espirata, colora dei cristalli. La colorazione che ne risulta rivela il tasso alcolico contenuto nel sangue.
Quelli elettronici, invece, non utilizzano alcun sale o reazione chimica per la misura, ma si avvalgono di sensori di gas che rilevano la presenza di alcool. Il concetto è sempre quello di soffiare in un contenitore, però in questo caso si soffia direttamente sul sensore attraverso il boccaglio. La lettura del valore avviene tramite il display che riporta l’esatto valore. Il tipo elettronico costa circa 12 euro, ma si può utilizzare molte volte.
L’importante è che l’etilometro scelto sia:
  • non scaduto (nel caso dell’etilometro chimico),
  • non utilizzato (nel caso dell’etilometro chimico),
  • conforme alle norme NF (La norma NF X 20 702 per gli etilometro chimici e la norma NF X 20 704 per gli etilometri elettronici) ovvero deve avere un marchio di certificazione o un marchio del costruttore che dichiara la conformità ad un modello
E' consigliabile tenere a bordo 2 o più etilometri perché se si vuole effettuare una prova prima di partire, è meglio averne almeno un altro a bordo! Va tenuto nel portaoggetto e NON nel baule/bagagliaio.
 È bene ricordare che la concentrazione alcolemica viene indicata in grammi per litro e il limite fissato dal codice della strada, sia in Francia che in Italia, è attualmente pari a 0,5 g/l, che corrisponde a circa due bicchieri standard di vino.
Per poter misurare correttamente il livello di alcol, bisogna anche tenere in considerazione che il nostro organismo assorbe tutto l’alcol ingerito dopo circa un’ora e che, essendo molto lento il metabolismo, resta in circolo per molte ore. Pertanto, per capire il tasso massimo di alcol che abbiamo nel sangue, bisogna lasciar trascorrere un’ora dall’ultimo bicchiere prima di fare il test e, se risultiamo positivi, ci vorranno parecchie ore prima di rimettersi al volante.

 Aggiornamento 27-03-2013 :

Etilometri in Francia: rinvio dell'obbligo

Nel gennaio 2013, il Ministro degli interni francese, Manuel Valls, ha deciso di rinviare fino a data da definire l’obbligo di possedere un etilometro a bordo del proprio veicolo motorizzato, in assenza di risultati concreti di questa legge nella lotta contro l’alcolemia al volante. 
Un gruppo di lavoro, che valuterà l’efficacia di questa misura di sicurezza stradale, è stato costituito in seno al Consiglio nazionale della sicurezza stradale (CNSR). Nell’attesa della sua decisione, l’obbligo resta in sospeso.

venerdì 8 marzo 2013

Incendio in un rimessaggio come comportarsi


È AVVENUTO
  • Va a fuoco un rimessaggio dove sono parcheggiate delle autocaravan.
  • Intervengono i Vigili del Fuoco.
  • La zona implicata è danneggiata e non consente di risalire con certezza la fonte dell’incendio.
  • I vigili del fuoco redigono un verbale (ne abbiamo una copia, quindi, non stiamo parlando per ipotesi) nel quale inseriscono come possibile fonte dell’incendio anche il fatto che alcune autocaravan erano con batteria collegata ai morsetti (non si tratta di un’ipotesi impossibile perché i topi che rosicchiano i fili elettrici e/o l’umidità che sale dal terreno e investe tutta l’autocaravan possono essere concause di cortocircuito e, quindi, di possibile incendio. Un’utenza lasciata accesa va in corto circuito e parte un incendio, ecc … ).
  • Il gestore del rimessaggio non si è dotato di una copertura assicurativa tale a risarcire tutti i danneggiati.
  • Alcuni camperisti sospendono la polizza assicurativa quando mettono la loro autocaravan in un rimessaggio.
  • Non c’è un contratto tra il gestore del rimessaggio e il camperista e, a volte, nemmeno il semplice rilascio di una ricevuta a fronte dei pagamenti.

NE CONSEGUE
  • Chi è coinvolto (gestore del rimessaggio e singolo camperista) per essere risarcito cerca di scaricare sugli altri la responsabilità.
  • Chi è chiamato a risarcire attiva un contenzioso lungo anni per evitare di pagare.
  • In caso di contenzioso occorre pagare i legali, i consulenti tecnici di parte, il CTU nominato dal giudice e addivenire dopo anni, oltre a dette spese, a una sentenza che può portare amare sorprese.

SUGGERIMENTI dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
  1. Gli allestitori e rivenditori è opportuno vendano le autocaravan dotandole di staccabatteria automatico (teleruttore generale) che può servire anche da ulteriore antifurto.
  2. Il camperista che lascia l’autocaravan in un rimessaggio e non ha staccabatteria automatici, è opportuno proceda a staccare i morsetti alle batterie. Inoltre non deve sospendere le coperture assicurative.
  3. Il gestore di un rimessaggio è opportuno che:
  • stipuli il contratto di rimessaggio con il camperista,
  • rilasci regolare ricevuta di pagamento per ogni versamento da parte del camperista,
  • chieda per l’area di parcheggio l’intervento di un professionista iscritto nell’elenco speciale del Ministero dell’Interno, per il rilascio della Relazione tecnica per l’antincendio, adottandone le misure in essa prescritte,
  • doti l’area di video sorveglianza,
  • obblighi il camperista ad avere la copertura assicurativa “ricorso vicini” in caso di incendio e lo obblighi per contratto a non sospenderla,
    stipuli un contratto assicurativo idoneo a coprire eventuali danni da incendio e/o da atti di vandalismo, spiegando al camperista il valore di dette polizze visto che la copertura incendio non copre i danni da incendi doloso


    IN ULTIMO
    Il compito dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è quello di analizzare un fatto, individuarne le soluzioni e diffonderle. Ovviamente gli allestitori, i rivenditori, i gestori di rimessaggio e i camperisti possono non tener conto dei suggerimenti e rischiare di aumentare quei micidiali contenziosi che attivano danni a tutti, in particolare alla Giustizia già intasata da milioni di procedimenti.

    Ovviamente sono graditi suggerimenti tesi a evitare l’attivazione di contenziosi in caso di incendio.